LA TRANSIZIONE ALLA PROVA DELLE REGIONI: PIEMONTE E VENETO DISEGNANO NUOVI CONFINI DEL FOTOVOLTAICO
Il disegno di legge sulle “aree idonee” per le rinnovabili entra nella fase decisiva in Piemonte e Veneto. A livello di quota di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) destinabile agli impianti le regioni hanno scelto la linea più stringente: viene infatti fissata allo 0,8% regionale, il minimo assoluto previsto dalla legge statale. A livello locale viene introdotto un limite del 2% della SAU di ciascun Comune, elevabile al 3% solo per configurazioni di autoconsumo industriale e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Se sui numeri della SAU le due regioni hanno seguito la stessa strada, queste si dividono nettamente sulle regole operative per l’agrivoltaico:
L’approccio flessibile del Piemonte: La regione abbandona il rigido criterio che escludeva gli impianti che non garantissero il “pieno ripristino” del suolo. Il nuovo testo si concentra invece sull’evitare un “danno irreversibile” alla produttività agricola. Inoltre, apre alla possibilità di utilizzare configurazioni tecnologiche diverse dai pannelli necessariamente sollevati da terra (come strutture più basse o inseguitori monoassiali), purché compatibili con le colture e accompagnate da un piano agronomico obbligatorio.
La linea rigorosa del Veneto: Qui le regole sono decisamente più stringenti e mirano a evitare speculazioni. Per accedere alle semplificazioni, l’impianto deve garantire il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile (PLV) della coltura. Inoltre, il soggetto attuatore deve essere un imprenditore agricolo professionale registrato e con fascicolo aziendale attivo. Di contro, la regione offre un’importante semplificazione burocratica: l’estensione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti agrivoltaici di taglia compresa tra 5 e 12 MW.
La gestione delle batterie e delle fasce di rispetto stradali o residenziali mostra un’altra importante divergenza strategica:
Piemonte: Semplifica notevolmente l’iter per i sistemi di accumulo elettrochimico stand-alone (non accoppiati a impianti di produzione), eliminando l’obbligo per la Giunta di emanare linee guida localizzative e considerandoli idonei laddove utili alla stabilità della rete elettrica. Tuttavia, sul piano paesaggistico, concede ai Comuni la facoltà di istituire una fascia di rispetto fino a 50 metri dalle zone residenziali e dalle singole case, all’interno della quale sarà vietato installare impianti a terra.
Veneto: Definisce aree idonee per gli accumuli quelle entro 300 metri dalle stazioni elettriche o all’interno di zone industriali già esistenti. Tuttavia, impone limiti geometrici severissimi: i BESS slegati dalla produzione devono rispettare una distanza minima di 500 metri dai centri abitati, che sale a ben 1 chilometro in presenza di recettori sensibili come scuole, ospedali e luoghi di culto. Inoltre, viene stabilito il divieto assoluto di installazione all’interno di aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, estendendo l’esclusione a una fascia di rispetto di 500 metri intorno a esse.
Queste decisioni regionali modificano profondamente il calcolo del rischio, la scelta dei siti e i modelli di business per gli sviluppatori di impianti solari, delineando uno scenario fatto di nuove opportunità ma anche di severi vincoli operativi.
Dall’altro lato vengono introdotte alcune novità a favore della categoria:
Valorizzazione di aree alternative: L’apertura del Piemonte al fotovoltaico flottante su invasi e laghi di cava (fino al 60% dello specchio d’acqua) e del Veneto all’uso di cave e miniere dismesse e recuperate offre ai produttori superfici preziose che non consumano suolo agricolo e riducono l’esposizione ai veti della SAU.
Semplificazioni procedurali strategiche: La “super-PAS” introdotta dal Veneto fino a 12 MW per l’agrivoltaico è un’ottima notizia per chi progetta impianti di media taglia, riducendo drasticamente i tempi di attesa per le autorizzazioni. In Piemonte, l’esclusione delle CER e dell’autoconsumo dal calcolo del cumulo della potenza evita che piccoli progetti vicini vengano sommati, preservando l’accesso a canali autorizzativi più snelli.
Come segnalato in precedenza l’associazione rende evidente come la scelta del Veneto in relazione all’agrivoltaico, concedendo l’idoneità dei terreni agricoli solamente se il soggetto attuatore sia un imprenditore agricolo professionale registrato e con fascicolo aziendale attivo, possa risultare in conflitto con la normativa nazionale italiana. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha chiarito che l’introduzione di requisiti di tipo soggettivo, legati in particolare alla natura giuridica o alla qualifica professionale del richiedente, per lo sviluppo di impianti da fonte rinnovabile costituisce una violazione dei principi di coerenza, di parità di trattamento e del favore del legislatore verso lo sviluppo delle energie rinnovabili. In particolare la norma nazionale D.Lgs. 199/2021, che recepisce la Direttiva Europea RED II (UE 2018/2001) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili stabilisce criteri oggettivi e geografici e non contempla in alcun modo requisiti soggettivi legati alla qualifica professionale del richiedente. Il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale si sono già pronunciati in passato su normative regionali analoghe, censurando i tentativi di limitare la titolarità delle autorizzazioni ai soli agricoltori.
In ogni caso l’Associazione è al fianco dei produttori per sentire la loro voce e rappresentarla a fattor comune alle Istituzioni, restando a disposizione assieme al suo team di legali.
