AREE IDONEE LOMBARDIA: CRITICITÀ DEI NUOVI VINCOLI REGIONALI
A fronte dell’approvazione della nuova legge della Regione Lombardia in materia di aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (Legge n. 10 del 21 maggio 2026) si è acceso un dibattito tra le istituzioni e i produttori fotovoltaici. La normativa punta a definire la cornice regolatoria per il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva al 2030 (fissati attualmente a 8,7 GW rispetto ai livelli del 2020), tuttavia introduce forti elementi di rigidità che rischiano di paralizzare gli investimenti nel settore agricolo e agrivoltaico.
Il punto più critico della legge lombarda risiede nell’articolo 2, che fissa un tetto massimo all’installazione di impianti pari allo 0,8% della SAU regionale, al 2% di quella provinciale e al 3% di quella comunale (elevabile al 5% solo per configurazioni specifiche come l’autoconsumo industriale o le comunità energetiche).
Il vero ostacolo però è rappresentato dal meccanismo di “improcedibilità automatica”: il raggiungimento di tali percentuali rende immediatamente improcedibili non solo le nuove istanze, ma blocca anche i procedimenti autorizzativi già pendenti presso le amministrazioni alla data del raggiungimento delle soglie.
Gli esperti giuridici hanno prontamente evidenziato un profilo di potenziale illegittimità e di palese contrasto con il Testo Unico Rinnovabili nazionale (D.lgs. 190/2024). Secondo il quadro normativo statale, infatti, la quota SAU deve fungere esclusivamente da parametro di pianificazione per l’accesso alle procedure semplificate delle aree idonee. Una volta saturata tale quota, i produttori dovrebbero comunque poter sviluppare i propri progetti ricorrendo alle procedure ordinarie.
Impedire totalmente l’installazione oltre i limiti indicati trasforma un criterio di pianificazione in un tetto insormontabile, introducendo un divieto generale che rischia di generare un massiccio contenzioso legale e di compromettere gli stessi obiettivi di transizione energetica fissati a livello regionale.
Tra le maggiori preoccupazioni dei produttori fotovoltaici vi è anche la regolamentazione dell’agrivoltaico. Nel testo finale della legge è venuta a mancare la definizione univoca di “agrivoltaico avanzato”, demandando a una successiva delibera della Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici e dei requisiti. Si evidenzia come questa scelta generi un’inutile sovrapposizione burocratica rispetto alla normativa nazionale, la quale ha già stabilito criteri funzionali precisi, come il mantenimento di almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) tramite asseverazione tecnica.
A gravare ulteriormente sullo sviluppo di questa tecnologia è la decisione di far concorrere gli impianti agrivoltaici al computo della soglia massima complessiva dello 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Tale vincolo appare in netto contrasto con le disposizioni nazionali, che considerano l’agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra (tali da garantire la continuità delle attività colturali sottostanti) come una tipologia di impianto sempre installabile in aree agricole, senza necessità di ulteriori restrizioni locali.
